Statuto nazionale
PREAMBOLO
La Federazione dei Giovani Socialisti (FGS) nasce dall’ esigenza di costituire un polo aggregativo di istanze ed interessi che possano essere rappresentati e tutelati efficacemente. I valori fondamentali che ispirano l’azione della Federazione sono quelli propri di tutte le forze democratiche, quindi, la libertà in tutte le sue forme, il rispetto del principio di legalità e dello Stato di diritto, la solidarietà, il ripudio della guerra come strumento di politica nazionale ed internazionale, ed in ultima analisi l’ eguaglianza formale e sostanziale. Sulla base dei suddetti principi la Federazione svolge la sua attività, rifuggendo da ogni forma di assolutizzazione e perseguendo come fini precipui la tutela dello Stato democratico-pluralistico e della persona umana in tutte le sue molteplici manifestazioni.
PARTE PRIMA
Adesione alla FGS Art. 1 (Modalità di adesione)
- L’adesione alla FGS è libera e volontaria nella fascia di età compresa fra i 14 ed i 32 anni.
- Essa viene compiuta attraverso la sottoscrizione di una tessera e la corresponsione della relativa quota di tesseramento, il cui importo è fissato dall’Assemblea.
- I soggetti di età superiore a 32 anni possono effettuare una iscrizione ad hoc per conseguire lo status di “sostenitori”, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.
- E’ condizione per l’iscrizione l’accettazione dei principi supremi su cui si impernia la Federazione, nonché la subordinazione alle deliberazioni dei suoi organi costitutivi.
- Ulteriori modalità di accesso vengono stabilite dal Congresso ovvero dall’ Assemblea.
PARTE SECONDA
Composizione
TITOLO I
Organi Art. 2 (Enumerazione)
1. La FGS si compone dei seguenti organi:
- Congresso.
- Assemblea nazionale.
- Direzione nazionale.
- Segreteria nazionale.
- Presidente nazionale.
- Commissione di Garanzia.
- Osservatorio Tecnico Legislativo (OTL).
- Collegio dei revisori.
SEZIONE I
Congresso
Art. 3 (Composizione e poteri)
- Il Congresso della FGS ha luogo a livello nazionale, regionale, provinciale, sezionale.
- E’ composto, in ciascun livello, dai delegati delle articolazioni territoriali, eletti secondo le rispettive prescrizioni statutarie e regolamentari.
- Ciascun Congresso elegge, in relazione al rispettivo livello territoriale, un Segretario politico ed una Assemblea plenaria, la quale, a sua volta, elegge un Comitato direttivo.
- Il Congresso nazionale rappresenta la suprema istanza decisionale, ai cui è devoluta la fissazione dell’orientamento generale, della linea politica e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Federazione.
- Le deliberazioni del Congresso nazionale godono di efficacia vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutti gli organismi decisionali e rappresentativi, in senso orizzontale e verticale, ferma restando la sfera di autonomia riconosciuta alle strutture territoriali. 6. Il regolamento congressuale, che disciplina i criteri e le modalità di svolgimento del Congresso, è adottato, in ciascun livello territoriale, da una Commissione congressuale appositamente istituita dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 4 ( Delegati congressuali)
- Ogni delegato dispone di un voto.
- Esso viene espresso palesemente ovvero segretamente sulla base delle disposizioni impartite dalla Presidenza dell’Assise.
- E’ obbligatorio lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti persone, salva la possibilità di deroghe qualora si riscontri un consenso unanime dei partecipanti.
Art. 5 (Convocazione)
- Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni ad opera del Segretario in carica, sentiti gli membri della Segreteria, nonché la Direzione.
- Nei casi di assoluta necessità ed urgenza oppure in situazioni di straordinarietà la suddetta convocazione potrà essere anticipata ovvero posticipata.
- Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l’anticipazione ovvero la posticipazione dovrà essere autorizzata ovvero deliberata dall’Assemblea nazionale. In ogni caso, la posticipazione non potrà eccedere la durata di tre mesi.
- I Congressi subnazionali sono convocati in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, per quanto ad essi applicabili.
Art. 6 (Deliberazioni)
- Il quorum per le deliberazioni è fissato nella maggioranza dei delegati.
- Al fine della determinazione della maggioranza deliberante gli astenuti vengono esclusi dal computo dei voti, perché considerati non presenti.
SEZIONE II
Assemblea nazionale
Art. 7 (Composizione e poteri)
- L’Assemblea nazionale è eletta dal Congresso ed è composta dal Segretario, nonché da un numero di membri non superiore a 100 unità, secondo le procedure indicate dal regolamento congressuale adottato nelle forme di cui all’art. 3, comma 6.
- È presieduta dal Presidente nazionale della Federazione, da essa individuato nel proprio seno nel corso della seduta di insediamento.
- La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Segretario.
- L’ Assemblea nazionale costituisce l’ organo plenario della Federazione e gode di competenze generali. 5. Esplica periodicamente le proprie funzioni ed è abilitata a discutere e deliberare su tutte le problematiche connesse ed attinenti alla sfera di azione della FGS, con particolare riguardo alle tematiche programmatiche ed istituzionali. 6. Completa, con proprio scrutinio, la composizione della Segreteria nazionale.
Art. 8 (Convocazione delle sedute)
- L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno.
- Le sedute dell’ Assemblea vengono convocate su iniziativa del Presidente ovvero di un terzo dei componenti.
- Quando l’iniziativa per la convocazione è intrapresa da 1/3 dei membri, è necessaria la presentazione di una domanda formale al Presidente nella quale venga specificato l’ argomento oggetto della seduta richiesta.
- Le richieste di cui al comma precedente comportano l’obbligo di convocazione entro il termine perentorio di 20 giorni, pena l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Segretario ovvero di 1/3 dei componenti l’organo.
- Il Presidente è coadiuvato dal Segretario nella formulazione dell’ ordine del giorno delle sedute.
- Ogni singolo membro può proporre al Presidente un determinato argomento di discussione; se non vi è alcuna opposizione la questione medesima è inserita nell’ ordine del giorno; se il Presidente solleva opposizione allora il membro può ripresentare espressa richiesta nella prima seduta utile e chiedere una deliberazione dell’ Assemblea. Qualora essa si pronunci favorevolmente, il Presidente è obbligato ad inserire l’argomento nell’ordine del giorno della seduta successiva.
- Le proposte e richieste di cui al precedente comma possono essere sia orali che scritte.
- L’assenza a tre sedute consecutive comporta la decadenza de jure del componente dalla carica e la sua surrogazione da parte dell’Assemblea nella prima seduta utile.
Art. 9 (Validità e svolgimento delle sedute)
- Le sedute dell’Assemblea sono valide se partecipa alle stesse la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per le sedute in seconda convocazione è bastevole la presenza di un terzo dei componenti, con approssimazione all’unità superiore.
- Ogni membro dell’ Assemblea dispone di un voto. Esso viene espresso palesemente ovvero segretamente sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente.
- E’ obbligatorio lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti persone oppure nei casi in cui venga richiesto, in ogni momento della seduta, da due terzi dei presenti.
- Il quorum per le deliberazioni è fissato nella maggioranza dei presenti.
- Al fine della determinazione della maggioranza deliberante gli astenuti vengono esclusi dal computo dei voti, perché considerati non presenti.
- Il regolamento assembleare, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le ulteriori procedure di organizzazione e funzionamento dell’organo.
SEZIONE III
Direzione nazionale
Art. 10 (Composizione)
- La Direzione nazionale si compone del Segretario, del Vice-Segretario, del Presidente nonché di un rappresentante (segretario o delegato) per ciascuna Federazione regionale.
- La Direzione è convocata e presieduta dal Segretario. Deve essere convocata, altresì, entro venti giorni, quando lo richieda un terzo dei membri, pena l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente.
- Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti elettivi dell’organo.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, all’interno dei quali sono computati anche gli astenuti.
- Il vice-Segretario ed il Presidente esercitano un ruolo consultivo nella adozione delle decisioni dell’organo.
- Il regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti elettivi, disciplina le ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento.
Art. 11 ( Poteri)
1. La Direzione rappresenta l’organo esecutivo e di indirizzo della Federazione.
2. Compete ad essa l’attuazione delle deliberazioni congressuali ed assembleari.
3. Gode di discrezionalità in merito alla definizione dell’agenda politica contingente, nel rispetto delle linee ed orientamenti degli organi plenari, e all’assunzione di scelte che richiedano tempestività di azione.
4. L’attività della Direzione è volta alla realizzazione degli obiettivi della FGS.
SEZIONE IV
Segreteria nazionale
Art. 12 (Composizione)
1. La Segreteria nazionale è composta dal Segretario, dal Presidente, nonché da otto membri, Vice-Segretario, Segretario amministrativo, Responsabile organizzativo, Responsabile comunicazione ed e-democracy, Responsabile Affari Esteri, Responsabile Pari opportunità, Responsabile Welfare, Responsabile Giustizia e Libertà, eletti dall’Assemblea nazionale secondo le modalità da essa stabilite. 2. In caso di parità nelle votazioni, prevale l’orientamento del Segretario.
Art. 13 (Il segretario nazionale)
- Il Segretario nazionale è eletto, a scrutinio segreto, dal Congresso nazionale. Lo scrutinio può essere palese qualora si riscontri un consenso unanime dei partecipanti.
- Il quorum richiesto per l’elezione è fissato nella maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati al primo scrutinio, nella maggioranza dei delegati al secondo, nella metà più uno dei voti validamente espressi a partire dal terzo scrutinio.
- Il Segretario promuove e dirige la politica generale della Federazione.
- Esplica il ruolo di rappresentante legale della FGS verso l’esterno.
- Svolge funzione istruttoria ed esecutiva nei confronti delle deliberazioni della Segreteria, del Congresso, dell’Assemblea e della Direzione.
- Procede all’assegnazione di specifici incarichi di responsabilità in favore di uno o più tesserati, previo parere favorevole degli altri membri della Segreteria e della Direzione.
- La sua attività è finalizzata alla promozione e conseguimento dello sviluppo politico della FGS.
Art. 14 (La segreteria)
- I restanti componenti della Segreteria svolgono attività di assistenza nei confronti del Segretario.
- Il Vice-segretario assolve la funzione di sostituto nel caso di impedimento temporaneo di quest’ultimo, rilevandone tutte le prerogative e funzioni.
- I responsabili di settore agiscono sulla base degli indirizzi ricevuti dal Segretario ed informano la Direzione dei risultati della propria opera.
- Il Segretario amministrativo esplica, altresì, le funzioni di tesoreria e di bilancio, secondo le modalità disciplinate all’art. 23 del presente Statuto.
- Tutti i componenti della Segreteria esercitano, altresì, le funzioni e gli incarichi loro affidati dal Segretario.
Art. 15 (Durata in carica e mozione di censura)
- Tutti i componenti della Segreteria permangono in carica due anni, ed in ogni caso fino alla celebrazione del Congresso nazionale, salvo le disposizioni di cui al presente articolo.
- Essi cessano dalla carica, singolarmente o collegialmente, in caso di decorrenza del mandato, dimissioni volontarie oppure in seguito all’ approvazione di una mozione di censura nei loro confronti da parte dell’Assemblea nazionale.
- La mozione di censura deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
- La suddetta presentazione viene effettuata tramite notifica al Segretario ed ai destinatari e determina l’ obbligo di convocazione tempestiva di una seduta straordinaria dell’ Assemblea.
- La votazione della mozione è effettuata per appello nominale, senza alcuna possibilità di deroghe.
- La mozione è considerata approvata qualora si esprima in tal senso la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.
- Una approvazione della mozione di censura importa l’ obbligo di dimissioni per i destinatari.
- La sostituzione dei soggetti medesimi, anche nei casi di dimissioni volontarie o di impedimento permanente, si effettuerà in base alle procedure di cui all’ articolo 12, ovvero ex art. 13, comma primo e secondo, del presente Statuto.
- In relazione alle cariche dimissionarie ed alle esigenze funzionali della Federazione, l’Assemblea nazionale può disporre, a maggioranza dei suoi membri, una surrogazione tempestiva, in attesa del primo passaggio congressuale utile.
SEZIONE V
Presidente nazionale
Art. 16 (Composizione e poteri)
1. Il Presidente nazionale è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea nazionale per un periodo di anni due. Lo scrutinio può essere palese qualora si riscontri un consenso unanime dei partecipanti.
2. Il quorum necessario per l’ elezione è fissato nella maggioranza dei componenti l’Assemblea al primo scrutinio, nella maggioranza dei voti validamente espressi in quelli successivi.
3. Ricopre il ruolo di garante della Federazione.
4. Convoca, dirige ed aggiorna i lavori dell’ Assemblea nazionale.
5. Partecipa, con diritto di voto, alla assunzione delle decisioni della Segreteria, e, con ruolo consultivo, all’attività della Direzione nazionale.
Art. 17 (Mozione di censura)
- Il Presidente può essere oggetto di una mozione di censura che, se approvata, caduca il suo mandato.
- Il medesimo effetto è ottenuto in caso di dimissioni volontarie.
- La mozione di censura deve essere motivate e sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
- La suddetta presentazione viene effettuata tramite notifica al Presidente ed al Segretario, e determina l’ obbligo di convocazione tempestiva di una seduta straordinaria dell’Assemblea.
- La mozione è considerata approvata qualora si esprima in tal senso la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.
- La votazione è effettuata per appello nominale, senza possibilità di deroghe.
- Una approvazione della mozione di censura importa l’ obbligo di dimissioni e la convocazione di una seduta straordinaria urgente dell’Assemblea da parte del Segretario.
- La sostituzione nella carica in oggetto, anche nei casi di dimissioni volontarie, si effettuerà in base alla procedura di cui all’art. 16, comma primo e secondo, del presente Statuto.
- Il nuovo Presidente permane nell’esercizio delle sue funzioni fino alla celebrazione del Congresso successivo.
SEZIONE VI
Commissione di Garanzia Art. 18 (Composizione e poteri)
- La Commissione di Garanzia è composta da tre membri, tra cui un Presidente eletto nel suo seno che ne cura la direzione dei lavori.
- I componenti sono eletti dall’Assemblea nazionale, per un periodo di anni due, attraverso il metodo del voto limitato a una unità.
- La Commissione di Garanzia assicura l’uniforme interpretazione ed il rispetto della normativa statutaria.
- Adotta le sanzioni, adeguate alle circostanze, nei riguardi di chiunque si renda protagonista di violazioni del presente Statuto ovvero di deliberazioni vincolanti degli organi della Federazione.
- Dirime ogni controversia relativa alla applicazione del presente Statuto. SEZIONE VII Osservatorio Tecnico-Legislativo (OTL)
Art. 18 bis (Composizione e poteri)
- L'Osservatorio Tecnico Legislativo giovanile (OTL) è un centro di studio, ricerca e promozione, raccordo, che costituisce un supporto informativo e tecnico- consultivo, per l'analisi della normativa che attiene allo "specifico" giovanile.
- L'OTL è composto da cinque membri, tutti giovani laureati o laureandi, professionisti, docenti, ricercatori in materie giuridiche, economiche, statistiche, storiche e sociologiche di età non superiore a 30 anni, designati dal Segretario e ratificati dalla Direzione con le modalità ed i quorum da essa stabiliti.
- LOTL è presieduta, nel proprio seno, da un Presidente nominato dal Segretario.
- L'OTL predispone pareri, atti e proposte su atti specifici.
- I componenti dell'OTL possono essere convocati, senza formalità di rito e in qualsiasi momento dalla Segreteria per collaborare ad attività specifiche.
TITOLO II
Incompatibilità e strutture territoriali Art. 19 (Incompatibilità)
- Le cariche di membro della Segreteria, della Presidenza e della Direzione sono tra di loro incompatibili, salvo le specifiche disposizioni previste nel presente Statuto.
- La titolarità di incarichi istituzionali ed amministrativi, siano essi di derivazione elettiva o nominativa, inibisce il contestuale espletamento di funzioni di Segretario o Presidente nell’ambito del rispettivo livello territoriale. 3. Ulteriori forme e condizioni di incompatibilità possono essere stabilite dal Congresso nazionale e da quelli territoriali.
Art. 20 (Organizzazioni territoriali)
- La FGS è radicata a livello territoriale in Federazioni regionali, provinciali ed in articolazioni sezionali o locali.
- Le Federazioni regionali, provinciali e locali sono entità dotate di autonomia strutturale, funzionale e politica nell’ambito della organizzazione nazionale.
- Le forme e le modalità di organizzazione e funzionamento di tali strutture sono stabilite dalle rispettive istanze congressuali, in armonia con i principi fondamentali desumibili del presente Statuto.
TITOLO III
Strumenti di partecipazione Art. 21 (Petizioni)
- Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento dei tesserati nella conduzione dell’attività e della vita della Federazione, è consentita la presentazione di petizioni o proposte politico-programmatiche, il cui esame dovrà avvenire entro tempi certi e con procedure predeterminate da parte degli organi decisionali.
Art. 22 (Referendum)
- La Direzione nazionale potrà, a maggioranza assoluta dei componenti, indire referendum fra i tesserati, in connessione con questioni di valore cruciale e strategico per la linea politica della FGS, assicurandone ampia ed agevole partecipazione.
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie e contabili Art. 23 (Fondo comune e bilancio)
- 1. Il Fondo comune della FGS è costituito dai contributi, ordinari e straordinari, degli associati, dai beni acquisiti con tali contributi, nonché dalle erogazioni liberali previste dal codice civile vigente.
- Il Fondo è sottoposto alla gestione del Segretario amministrativo, dietro parere favorevole della Segreteria nazionale e sentita la Direzione nazionale.
- Dopo ogni campagna di tesseramento, l’Assemblea nazionale, dietro proposta della Segreteria, approva i risultati del tesseramento e predispone la ripartizione del Fondo comune fra le Federazioni regionali, secondo criteri di proporzionalità ed equità da essi individuati.
- Entro un mese dalla approvazione del tesseramento, e comunque dopo la ripartizione di cui al precedente comma, il Segretario amministrativo sottopone all’Assemblea lo schema di bilancio di previsione, che viene approvato dalla stessa entro un mese dalla ricezione.
- Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Segretario amministrativo presenta il rendiconto consuntivo all’Assemblea nazionale, che lo approva entro un mese dalla ricezione.
- In caso di omissione o ritardo negli adempimenti contabili di cui al comma precedente, nessuna obbligazione finanziaria potrà essere contratta senza assenso dell’Assemblea nazionale.
Art. 23 bis (Collegio dei revisori)
- Il collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea Nazionale attraverso il metodo del voto limitato ad una unità.
- E’ convocato e presieduto da un Presidente, eletto nel suo seno dal Collegio stesso.
- Il Collegio dei revisori esplica funzioni ispettive di natura contabile, economica e finanziaria.
- Fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e successivo, così come predisposto dal Segretario amministrativo.
TITOLO V
Relazioni esterne Art. 24 (Rapporti con il Partito Socialista)
- La FGS è una organizzazione indipendente ed autonoma, collegata al Partito socialista da un rapporto federativo di tipo politico e programmatico per il perseguimento di medesime finalità.
Art. 25 (Associazioni federate)
- La FGS si apre al contributo di associazioni tematiche che si ispirino ai principi fondamentali della presente Organizzazione e che manifestino la volontà di intrattenere con la stessa rapporti di consultazione, collaborazione ovvero federazione.
- Alle associazioni di cui al precedente comma è assicurata la partecipazione ai processi decisionali della FGS, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione dell’Assemblea nazionale, che fissa, altresì, ulteriori requisiti e condizioni di accesso.
PARTE TERZA
Disposizioni finali Art. 26 (Rinvii)
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36-38 del codice civile vigente.
Art. 27 (Revisione dello Statuto)
- Il presente Statuto potrà essere oggetto di emendamenti o revisioni qualora intervenga una proposta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea nazionale, ed una approvazione di questa con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.